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REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Settore
Affari Istituzionali
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Art. 1 |
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Ambiti di applicazione e
limiti del Regolamento |
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Il presente Regolamento concerne
attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca attua, specifica ed integra la disciplina di
legge e d’Ateneo riguardante i Dipartimenti.
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Art. 2 |
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Sedi |
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Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
ha Sede Amministrativa in Via Cadore 48, Monza, edificio U8. Le
sedi operative del Dipartimento di Scienze Chirurgiche sono
locate presso l’edificio U8; l’Azienda Ospedaliera San Gerardo
di Monza che comprende le sedi dislocate presso l’Ospedale San
Gerardo Vecchio, l’Ospedale San Gerardo Nuovo e l’Ospedale
Bassini; il LITA di Segrate, l’Istituto Sperimentale Lazzaro
Spallanzani.
Le attività svolte presso ciascuna sede sono
le seguenti: Presso la sede di Via Cadore 48 (edificio U8) è
svoltà l’attività amministrativa e contabile, l’attività
didattica e l’attività di ricerca; presso le sedi ospedaliere di
Monza, Cinisello e Segrate è svolta attività clinica, di ricerca
e di alta formazione (Scuole di Specializzaione, Dottorati di
Ricerca e Didattica post laurea); presso la sede del Istituto
Spallanzani è svolta attività di ricerca applicata mediante
l’utilizzo di Sala Operatoria integrata per grandi animali.
L’attività contabile è esercitata esclusivamente
presso la sede Amministrativa.
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Art. 3 |
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Personale del Dipartimento |
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Al Dipartimento afferiscono i Professori e i Ricercatori
attinenti alle aree di ricerca, agli insegnamenti e alle
attività connesse al Dipartimento stesso.
Al Dipartimento è assegnato Personale Tecnico-Amministrativo
e Personale Tecnico-Scientifico.
Il Dipartimento è strutturato in Sezioni.
Il personale Tecnico-Amministrativo e
Tecnico-Scientifico assegnato al Dipartimento può essere
utilizzato per le attività amministrative di supporto alle
sezioni.
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Art. 4 |
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Organi
Dipartimentali |
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Sono organi del Dipartimento: il Direttore
e il Consiglio di Dipartimento.
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Art. 5 |
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Sezioni
del Dipartimento |
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Il Dipartimento è composto da Sezioni, corrispondenti a
particolari ambiti funzionali o di sede o a specifiche esigenze
di ricerca, composte da almeno 3 unità di personale docente e
ricercatore.
Le Sezioni del Dipartimento sono:
a)
Chirurgia
b)
Ginecologia e Ostetricia
c)
Patologia e Medicina Molecolare
d)
Tecnologie Biomediche
I Professori di ruolo e fuori ruolo e i Ricercatori
possono aderire ad una sola Sezione.
I Professori di ruolo e fuori ruolo e i Ricercatori che
aderiscono alle Sezioni designano un Coordinatore.
Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici e
può essere confermato consecutivamente nell’incarico una sola
volta.
L’attivazione di una nuova Sezione è approvata dal
Consiglio, con maggioranza assoluta dei presenti. Con la stessa
maggioranza il Consiglio approva la disattivazione della
Sezione, quando venga meno la sua motivazione scientifica o la
sua consistenza numerica.
Le funzioni della sezione sono quelle di fare proposte
al Dipartimento in relazione a specifici ambiti di interesse
scientifico e organizzativo e di predisporre una relazione
annuale delle attività.
Compatibilmente con le esigenze di funzionamento
dell’amministrazione, il Direttore assicura ad ogni sezione
almeno una unità di personale amministrativo.
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Art. 6 |
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Direttore del Dipartimento |
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Il Direttore ha la rappresentanza del
Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio del Dipartimento e
cura l’esecuzione dei deliberati, promuove e coordina le
attività del Dipartimento.
Il Direttore ha la responsabilità, con il
Segretario amministrativo, della gestione contabile e
amministrativa del Dipartimento, cura ed è responsabile della
gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del
Dipartimento; vigila negli ambiti di sua competenza
sull’osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le
attribuzioni che la stessa gli conferisce.
Il Direttore firma su delega del Rettore i
contratti aventi come oggetto prestazioni da svolgersi per conto
di committenti esterni che siano specificatamente previste da
tariffari approvati dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
Il Direttore predispone annualmente, in
collaborazione con il Segretario Amministrativo, e sottopone
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, il bilancio
preventivo accompagnato dalla relazione programmatica e il conto
consuntivo con la corrispondente relazione.
Il Direttore
predispone annualmente una relazione sullo stato della
ricerca e della didattica svolte nel Dipartimento; e, dopo
averla sottoposta all’approvazione del Consiglio, la trasmette
al Rettore e al Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento viene eletto
con le modalità e con i limiti di rieleggibilità definiti dallo
Statuto dell’Ateneo. La riunione del Consiglio per la elezione
del Direttore viene convocata dal decano del Dipartimento,
almeno due mesi prima della scadenza della carica del Direttore.
Il Direttore è eletto a scrutinio segreto
tra i Professori di prima fascia del Dipartimento stesso, che
abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo
pieno in caso di elezione, dai Professori di ruolo e fuori
ruolo, dai Ricercatori, dal Segretario Amministrativo e dai
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo facenti
parte del Consiglio di Dipartimento ed è nominato con decreto
del Rettore.
L’elezione del Direttore avviene a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima
votazione, a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla
seconda votazione.
Il Direttore designa un Vice-Direttore
incaricato, della sua sostituzione nei casi di assenza o di
impedimento. Nel caso
in cui l’assenza
o l’impedimento del Direttore si protraggano per oltre
tre mesi il Decano indice le elezioni per il nuovo Direttore
secondo le modalità e con i limiti di rieleggibilità definiti
dallo Statuto dell’Ateneo.
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Art. 7 |
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Consiglio di Dipartimento |
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Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno
sei volte l’anno. Il Consiglio di Dipartimento può essere
altresì convocato su motivata richiesta di almeno un terzo dei
membri del Consiglio.
Fanno parte del Consiglio di Dipartimento i Professori
di ruolo, gli Assistenti di ruolo ad esaurimento, i Ricercatori
ed il Segretario Amministrativo. Ne fanno inoltre parte, due
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e
Tecnico-Scientifico eletti tra il personale stesso afferente al
Dipartimento, un Rappresentante eletto fra gli studenti iscritti
al/ai Dottorato/i di Ricerca afferente/i al Dipartimento o
interdipartimentali, e un Rappresentante degli Assegnisti di
ricerca che svolgono la loro attività nel Dipartimento. Le
elezioni per la designazione delle rappresentanze del Personale
Tecnico-Amministrativo, dei Dottorandi e degli Assegnisti sono
indette dal Direttore del Dipartimento con anticipo di almeno 2
mesi rispetto alla scadenza del mandato. L'elezione avviene a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima
votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla
seconda votazione. I Rappresentanti rimangono in carica per due
anni solari, salvo perdita dei requisiti di eleggibilità.
Il Consiglio in particolare:
–
delibera il Regolamento del Dipartimento;
–
delibera il bilancio preventivo e approva il conto consuntivo
con le rispettive relazioni di accompagnamento;
–
programma le spese di gestione e di sviluppo dei servizi
generali e delle piattaforme, fatta salva la possibilità di
mettere a disposizione fondi del Dipartimento per esigenze di
ricerca di singoli professori e ricercatori;
–
avanza agli Organi di governo le richieste di Personale
Tecnico-Amministrativo, di finanziamenti e di spazi, in
relazione ai piani e programmi di sviluppo dell’attività di
ricerca e alle necessità connesse alle attività didattiche;
–
propone l’istituzione di corsi di dottorato di ricerca,
eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le
attività relative;
–
esprime pareri sulla disponibilità delle proprie risorse nel
caso di proposte di nuove iniziative didattiche;
–
propone alle Facoltà, con adeguate motivazioni scientifiche e
didattiche, di avanzare agli Organi di governo particolari
richieste di personale docente;
–
esprime parere sui progetti di ricerca presentati dai docenti;
–
propone agli Organi di governo la stipula di convenzioni con
enti pubblici e privati ai fini della ricerca.
La partecipazione alle deliberazioni concernenti i corsi di
dottorato di ricerca sono riservate ai Professori di ruolo e
fuori ruolo e ai Ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le
questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori
ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione
limitata ai ruoli corrispondenti e superiori.
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Art. 8 |
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Il
Segretario Amministrativo |
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Il Segretario Amministrativo coordina e gestisce le
attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità
dei conseguenti atti ai sensi della normativa vigente, in solido
con il Direttore; è responsabile della gestione tecnica del
bilancio in termini sia di predisposizione e periodica
rendicontazione che in termini di gestione tecnica corrente;
propone progetti di Dipartimento volti ad affermare il
miglioramento continuo dell’organizzazione, la qualità dei
servizi e l’economicità della gestione; collabora alla redazione
dei progetti di sviluppo organizzativo - amministrativo del
Dipartimento; se richiesto dalle vigenti norme di gestione di
contratti Nazionali, Comunitari o Internazionali, è indicato
come responsabile amministrativo-contabile degli stessi; cura
l’attivazione e la razionalizzazione dei processi di
acquisizione di beni e servizi sia in termini di costi
(perseguendo economie di scala sugli acquisti comuni) che di
qualità attesa (individuazione dei fornitori e delle migliori
condizioni di fornitura) degli approvvigionamenti; cura la
definizione del fabbisogno annuale di cassa del Dipartimento;
assicura il monitoraggio delle giacenze di cassa, definendo i
trasferimenti delle risorse finanziarie finalizzate all’efficace
ed efficiente utilizzo delle stesse.
Su indicazione del Direttore del Dipartimento può
essere individuato un Vice-Segretario Amministrativo.
Il Vice-Segretario Amministrativo viene nominato dal
Direttore Amministrativo.
Il Vice-Segretario Amministrativo è scelto tra il
personale tecnico–amministrativo, in possesso dei requisiti,
assegnato al Dipartimento. |
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Art. 9 |
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Centri
di Ricerca |
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Al Dipartimento di Scienze Chirurgiche afferiscono:
a)
Il Centro di Eccellenza di
Bioimmagini Molecolari che comprende il Centro CICLOTRONE PET e
il Laboratorio di neuroimmagini cognitive e cliniche;
b)
il Centro di Ricerca Interuniversitario
per lo studio, la prevenzione e la terapia delle vasculopatie
aterosclerotiche;
c)
il Centro di Ricerca per lo Studio delle
Malattie Epato Biliari e Pancreatiche.
Il Centro di cui alla lettera a) ha autonomia
contabile il Centri di cui alle lettere b) e c) non hanno
autonomia contabile.
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Art. 10 |
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Piattaforme Dipartimentali |
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Il Dipartimento può attivare Piattaforme con strutture
di uso comune che sono sottoposte alla disciplina dei Centri di
servizio.
Le piattaforme dipartimentali possono essere attivate
su richiesta di un congruo numero di personale docente e
ricercatore afferente al Dipartimento e sono gestiti a cura di
un Responsabile del servizio nominato dal Direttore.
Il Responsabile del servizio, riferisce direttamente al
Direttore, e cura con lo stesso i contatti ufficiali con
l’Amministrazione d’Ateneo e con gli enti esterni preposti al
controllo delle attività inerenti il servizio.
Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche ha attivato la
Piattaforma di Modelli Sperimentali di Patologia e Chirurgia
Sperimentale situato presso l’Istituto Sperimentale Lazzaro
Spallanzani. |
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Art. 11 |
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Gestione
di fondi e apparecchiature |
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A tutti i componenti del Dipartimento è assicurato
l’uso delle apparecchiature e dei servizi in dotazione al
Dipartimento nel rispetto delle regole che ne garantiscano un
uso corretto.
Ai titolari dei fondi con assegnazione specifica, nel
caso di fondi amministrati dal Dipartimento (fondi MIUR,
contributi CNR, contratti, ecc.) è fatto obbligo, una volta
autorizzata la spesa, fornire al Direttore e al Segretario
Amministrativo tutti i documenti necessari per l’emissione dei
mandati di pagamento.
Ai responsabili di attività di ricerca finanziate ed
amministrate da altri Enti, è fatto obbligo di comunicare
l’entità delle cifre ottenute al Direttore che ne riferirà al
Consiglio. Per l’assunzione di attività di ricerca attraverso
convenzioni o contratti con altri Enti occorre l’approvazione
del Consiglio.
Tutto il materiale inventariabile apportato al
Dipartimento da ciascun docente attraverso fondi di ricerca del
MIUR, del CNR o di altri Enti, verrà inventariato secondo la
normativa dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.
La gestione dei fondi comuni è affidata al Direttore
del Dipartimento che amministra la dotazione dei fondi di
funzionamento riservando il 30% alle spese generali e disponendo
del restante 70% per le esigenze di tutti i docenti; i fondi del
capitolo contributi di laboratorio sono riservati per il 30% per
i costi relativi alle esercitazioni e il restante 70% è diviso
pro-quota tra i docenti responsabili di laboratorio e vincolati
alle spese di funzionamento dei laboratori stessi.
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Art. 12 |
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Afferenza al Dipartimento di Docenti e
Ricercatori
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L’afferenza al Dipartimento avviene in conformità con
quanto stabilito dall’art. 26 comma 7 dello Statuto d’Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento rigetta le richieste
d’afferenza con delibera motivata.
Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle
persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori
sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli
corrispondenti e superiori.
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Art. 13 |
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Prestazioni per conto terzi
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Il Consiglio autorizza le ordinarie prestazioni per
conto terzi indicando le persone responsabili delle prestazioni
stesse.
Il Direttore ha la piena disponibilità dei fondi
derivati da prestazioni conto terzi ed individuati come
“trattenuta a beneficio del dipartimento”: ogni anno, in
concomitanza con l’approvazione del bilancio consuntivo, il
Direttore fornirà al Consiglio una relazione dell’utilizzo dei
fondi in oggetto.
Il Dipartimento riconosce nell’ambito delle prestazioni
conto terzi la validità del contributo fornito dal Personale
Docente e Tecnico-Amministrativo, riservando al responsabile
della ricerca la possibilità di quantificare tale apporto e
attribuire compensi aggiuntivi a tutto personale coinvolto.
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Art. 14 |
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Fondo Economale
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Il Dipartimento è dotato di un fondo economale,
prelevato dai fondi di dotazione, determinato ogni anno dal
Segretario amministrativo, secondo i limiti posti dal
Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità.
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Art. 15 |
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Valutazione delle ricerche
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I Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento
sono tenuti a fornire, sotto la loro responsabilità, i dati per
la valutazione delle loro ricerche. Questi dati includono: la
lista dei lavori scientifici pubblicati con eventuali citazioni,
l’organizzazione, i contributi, la partecipazione e gli inviti
ai congressi, i finanziamenti per le ricerche e per il personale
a contratto, i seminari di Dipartimento, i contratti.
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Art. 16 |
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Modifiche al Regolamento
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Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento
dovranno pervenire al Direttore, per iscritto. Le modifiche del
Regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta.
Le modifiche sono emanate con Decreto Rettorale ed entrano in
vigore il giorno successivo alla data dello stesso.
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