Documento senza titolo
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA


Settore
Affari Istituzionali

   
  Art. 1
  Ambiti di applicazione e limiti del Regolamento
 
 

Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca attua, specifica ed integra la disciplina di legge e d’Ateneo riguardante i Dipartimenti.

  Art. 2
  Sedi
 
 

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche ha Sede Amministrativa in Via Cadore 48, Monza, edificio U8. Le sedi operative del Dipartimento di Scienze Chirurgiche sono locate presso l’edificio U8; l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza che comprende le sedi dislocate presso l’Ospedale San Gerardo Vecchio, l’Ospedale San Gerardo Nuovo e l’Ospedale Bassini; il LITA di Segrate, l’Istituto Sperimentale Lazzaro Spallanzani.

Le attività svolte presso ciascuna sede sono le seguenti: Presso la sede di Via Cadore 48 (edificio U8) è svoltà l’attività amministrativa e contabile, l’attività didattica e l’attività di ricerca; presso le sedi ospedaliere di Monza, Cinisello e Segrate è svolta attività clinica, di ricerca e di alta formazione (Scuole di Specializzaione, Dottorati di Ricerca e Didattica post laurea); presso la sede del Istituto Spallanzani è svolta attività di ricerca applicata mediante l’utilizzo di Sala Operatoria integrata per grandi animali.

L’attività contabile è  esercitata esclusivamente presso la sede Amministrativa.
  Art. 3
  Personale del Dipartimento
 

Al Dipartimento afferiscono i Professori e i Ricercatori attinenti alle aree di ricerca, agli insegnamenti e alle attività connesse al Dipartimento stesso.

Al Dipartimento è assegnato Personale Tecnico-Amministrativo e Personale Tecnico-Scientifico.

Il Dipartimento è strutturato in Sezioni.

Il personale Tecnico-Amministrativo e Tecnico-Scientifico assegnato al Dipartimento può essere utilizzato per le attività amministrative di supporto alle sezioni.

  Art. 4
Organi Dipartimentali
 

Sono organi del Dipartimento: il Direttore e il Consiglio di Dipartimento.

  Art. 5
Sezioni del Dipartimento
 

Il Dipartimento è composto da Sezioni, corrispondenti a particolari ambiti funzionali o di sede o a specifiche esigenze di ricerca, composte da almeno 3 unità di personale docente e ricercatore.

Le Sezioni del Dipartimento sono:
a)      Chirurgia
b)      Ginecologia e Ostetricia
c)      Patologia e Medicina Molecolare
d)     Tecnologie Biomediche

I Professori di ruolo e fuori ruolo e i Ricercatori possono aderire ad una sola Sezione.

I Professori di ruolo e fuori ruolo e i Ricercatori che aderiscono alle Sezioni designano un Coordinatore.

Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici e può essere confermato consecutivamente nell’incarico una sola volta.

L’attivazione di una nuova Sezione è approvata dal Consiglio, con maggioranza assoluta dei presenti. Con la stessa maggioranza il Consiglio approva la disattivazione della Sezione, quando venga meno la sua motivazione scientifica o la sua consistenza numerica.

Le funzioni della sezione sono quelle di fare proposte al Dipartimento in relazione a specifici ambiti di interesse scientifico e organizzativo e di  predisporre una relazione annuale delle attività.

Compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’amministrazione, il Direttore assicura ad ogni sezione  almeno una unità di personale amministrativo.

  Art. 6
Direttore del Dipartimento
 

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio del Dipartimento e cura l’esecuzione dei deliberati, promuove e coordina le attività del Dipartimento.

Il Direttore ha la responsabilità, con il Segretario amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del Dipartimento, cura ed è responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento; vigila negli ambiti di sua competenza sull’osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli conferisce.

Il Direttore firma su delega del Rettore i contratti aventi come oggetto prestazioni da svolgersi per conto di committenti esterni che siano specificatamente previste da tariffari approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Il Direttore predispone annualmente, in collaborazione con il Segretario Amministrativo, e sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione programmatica e il conto consuntivo con la corrispondente relazione.

Il Direttore  predispone annualmente una relazione sullo stato della ricerca e della didattica svolte nel Dipartimento; e, dopo averla sottoposta all’approvazione del Consiglio, la trasmette al Rettore e al Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento viene eletto con le modalità e con i limiti di rieleggibilità definiti dallo Statuto dell’Ateneo. La riunione del Consiglio per la elezione del Direttore viene convocata dal decano del Dipartimento, almeno due mesi prima della scadenza della carica del Direttore.

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i Professori di prima fascia del Dipartimento stesso, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, dai Professori di ruolo e fuori ruolo, dai Ricercatori, dal Segretario Amministrativo e dai Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore.

L’elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.

Il Direttore designa un Vice-Direttore incaricato, della sua sostituzione nei casi di assenza o di impedimento. Nel caso  in cui l’assenza  o l’impedimento del Direttore si protraggano per oltre tre mesi il Decano indice le elezioni per il nuovo Direttore secondo le modalità e con i limiti di rieleggibilità definiti dallo Statuto dell’Ateneo.

  Art. 7
Consiglio di Dipartimento
 

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno sei volte l’anno. Il Consiglio di Dipartimento può essere altresì convocato su motivata richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento i Professori di ruolo, gli Assistenti di ruolo ad esaurimento, i Ricercatori ed il Segretario Amministrativo. Ne fanno inoltre parte, due Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e Tecnico-Scientifico eletti tra il personale stesso afferente al Dipartimento, un Rappresentante eletto fra gli studenti iscritti al/ai Dottorato/i di Ricerca afferente/i al Dipartimento o interdipartimentali, e un Rappresentante degli Assegnisti di ricerca che svolgono la loro attività nel Dipartimento. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze del Personale Tecnico-Amministrativo, dei Dottorandi e degli Assegnisti sono indette dal Direttore del Dipartimento con anticipo di almeno 2 mesi rispetto alla scadenza del mandato. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. I Rappresentanti rimangono in carica per due anni solari, salvo perdita dei requisiti di eleggibilità.

Il Consiglio in particolare:
–       
delibera il Regolamento del Dipartimento;
–       
delibera il bilancio preventivo e approva il conto consuntivo con le rispettive relazioni di accompagnamento;
–       
programma le spese di gestione e di sviluppo dei servizi generali e delle piattaforme, fatta salva la possibilità di mettere a disposizione fondi del Dipartimento per esigenze di ricerca di singoli professori e ricercatori;
–       
avanza agli Organi di governo le richieste di Personale Tecnico-Amministrativo, di finanziamenti e di spazi, in relazione ai piani e programmi di sviluppo dell’attività di ricerca e alle necessità connesse alle attività didattiche;
–       
propone l’istituzione di corsi di dottorato di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attività relative;
–       
esprime pareri sulla disponibilità delle proprie risorse nel caso di proposte di nuove iniziative didattiche;
–       
propone alle Facoltà, con adeguate motivazioni scientifiche e didattiche, di avanzare agli Organi di governo particolari richieste di personale docente;
–       
esprime parere sui progetti di ricerca presentati dai docenti;
–       
propone agli Organi di governo la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati ai fini della ricerca.

La partecipazione alle deliberazioni concernenti i corsi di dottorato di ricerca sono riservate ai Professori di ruolo e fuori ruolo e ai Ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori.

  Art. 8
Il Segretario Amministrativo
 

Il Segretario Amministrativo coordina e gestisce le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti ai sensi della normativa vigente, in solido con il Direttore; è responsabile della gestione tecnica del bilancio in termini sia di predisposizione e periodica rendicontazione che in termini di gestione tecnica corrente;             propone progetti di Dipartimento volti ad affermare il miglioramento continuo dell’organizzazione, la qualità dei servizi e l’economicità della gestione; collabora alla redazione dei progetti di sviluppo organizzativo - amministrativo del Dipartimento; se richiesto dalle vigenti norme di gestione di contratti Nazionali, Comunitari o Internazionali, è indicato come responsabile amministrativo-contabile degli stessi; cura l’attivazione e la razionalizzazione dei processi di acquisizione di beni e servizi sia in termini di costi (perseguendo economie di scala sugli acquisti comuni) che di qualità attesa (individuazione dei fornitori e delle migliori condizioni di fornitura) degli approvvigionamenti; cura la definizione del fabbisogno annuale di cassa del Dipartimento; assicura il monitoraggio delle giacenze di cassa, definendo i trasferimenti delle risorse finanziarie finalizzate all’efficace ed efficiente utilizzo delle stesse.

Su indicazione del Direttore del Dipartimento può essere individuato un Vice-Segretario Amministrativo.

Il Vice-Segretario Amministrativo viene nominato dal Direttore Amministrativo. 

Il Vice-Segretario Amministrativo è scelto tra il personale tecnico–amministrativo, in possesso dei requisiti, assegnato al Dipartimento.
  Art. 9
Centri di Ricerca
 

Al Dipartimento di Scienze Chirurgiche afferiscono:

a)      Il Centro di Eccellenza  di Bioimmagini Molecolari che comprende il Centro CICLOTRONE PET e il Laboratorio di neuroimmagini cognitive e cliniche;

b)      il Centro di Ricerca Interuniversitario per lo studio, la prevenzione e la terapia delle vasculopatie aterosclerotiche;

c)      il Centro di Ricerca per lo Studio delle Malattie Epato Biliari e Pancreatiche.

 Il Centro di cui alla lettera a) ha autonomia contabile il Centri di cui alle lettere b) e c) non hanno autonomia contabile.

  Art. 10
Piattaforme Dipartimentali
 

Il Dipartimento può attivare Piattaforme con strutture di uso comune che sono sottoposte alla disciplina dei Centri di servizio.

Le piattaforme dipartimentali possono essere attivate su richiesta di un congruo numero di personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento e sono gestiti a cura di un Responsabile del servizio nominato dal Direttore.

Il Responsabile del servizio, riferisce direttamente al Direttore, e cura con lo stesso i contatti ufficiali con l’Amministrazione d’Ateneo e con gli enti esterni preposti al controllo delle attività inerenti il servizio.

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche ha attivato la Piattaforma di Modelli Sperimentali di Patologia e Chirurgia Sperimentale situato presso l’Istituto Sperimentale Lazzaro Spallanzani.
  Art. 11
Gestione di fondi e apparecchiature
 

A tutti i componenti del Dipartimento è assicurato l’uso delle apparecchiature e dei servizi in dotazione al Dipartimento nel rispetto delle regole che ne garantiscano un uso corretto.

Ai titolari dei fondi con assegnazione specifica, nel caso di fondi amministrati dal Dipartimento (fondi MIUR, contributi CNR, contratti, ecc.) è fatto obbligo, una volta autorizzata la spesa, fornire al Direttore e al Segretario Amministrativo tutti i documenti necessari per l’emissione dei mandati di pagamento.

Ai responsabili di attività di ricerca finanziate ed amministrate da altri Enti, è fatto obbligo di comunicare l’entità delle cifre ottenute al Direttore che ne riferirà al Consiglio. Per l’assunzione di attività di ricerca attraverso convenzioni o contratti con altri Enti occorre l’approvazione del Consiglio.

Tutto il materiale inventariabile apportato al Dipartimento da ciascun docente attraverso fondi di ricerca del MIUR, del CNR o di altri Enti, verrà inventariato secondo la normativa dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.

La gestione dei fondi comuni è affidata al Direttore del Dipartimento che amministra la dotazione dei fondi di funzionamento riservando il 30% alle spese generali e disponendo del restante 70% per le esigenze di tutti i docenti; i fondi del capitolo contributi di laboratorio sono riservati per il 30% per i costi relativi alle esercitazioni e il restante 70% è diviso pro-quota tra i docenti responsabili di laboratorio e vincolati alle spese di funzionamento dei laboratori stessi.

  Art. 12

Afferenza al Dipartimento  di Docenti e Ricercatori

 

L’afferenza al Dipartimento avviene in conformità con quanto stabilito dall’art. 26 comma 7 dello Statuto d’Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento rigetta le richieste d’afferenza con delibera motivata.

Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori.

  Art. 13

Prestazioni per conto terzi

 

Il Consiglio autorizza le ordinarie prestazioni per conto terzi indicando le persone responsabili delle prestazioni stesse.

Il Direttore ha la piena disponibilità dei fondi derivati da prestazioni conto terzi ed individuati come “trattenuta a beneficio del dipartimento”: ogni anno, in concomitanza con l’approvazione del bilancio consuntivo, il Direttore fornirà al Consiglio una relazione dell’utilizzo dei fondi in oggetto.

Il Dipartimento riconosce nell’ambito delle prestazioni conto terzi la validità del contributo fornito dal Personale Docente e Tecnico-Amministrativo, riservando al responsabile della ricerca la possibilità di quantificare tale apporto e attribuire compensi aggiuntivi a tutto personale coinvolto.

  Art. 14

Fondo Economale

 

Il Dipartimento è dotato di un fondo economale, prelevato dai fondi di dotazione, determinato ogni anno dal Segretario amministrativo, secondo i limiti posti dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

  Art. 15

Valutazione delle ricerche

 

I Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento sono tenuti a fornire, sotto la loro responsabilità, i dati per la valutazione delle loro ricerche. Questi dati includono: la lista dei lavori scientifici pubblicati con eventuali citazioni, l’organizzazione, i contributi, la partecipazione e gli inviti ai congressi, i finanziamenti per le ricerche e per il personale a contratto, i seminari di Dipartimento, i contratti.

  Art. 16

Modifiche al Regolamento

 

Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno pervenire al Direttore, per iscritto. Le modifiche del Regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta. Le modifiche sono emanate con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla data dello stesso.